GUIDA PRATICA ALLE PRATICHE EDILIZIE

Aggiornato al Decreto Salva Casa del 24 maggio 2024

Ogni intervento edilizio richiede una pratica specifica, a seconda della tipologia e complessità dei lavori. Questa guida offre una panoramica semplice e chiara delle principali procedure edilizie, come CIL, CILA, SCIA, e Permesso di Costruire, spiegando quando e perché sono necessarie. Inoltre, verranno trattati il Decreto Salva Casa, la certificazione di agibilità e le conformità degli impianti elettrici e idraulici, per garantirti una gestione corretta e sicura del tuo immobile.

Scarica il nuovo Testo Unico DPR 380 aggiornato al Decreto Salva Casa

Interventi di Edilizia Libera

Gli interventi di edilizia libera sono opere che non richiedono permessi, comunicazioni o autorizzazioni specifiche da parte dell’amministrazione comunale. Questi interventi consentono di eseguire lavori in modo rapido e semplice, purché si rispettino le normative vigenti e non si alterino gli aspetti strutturali o estetici dell’edificio.

Ecco alcune delle categorie principali:

  1. Manutenzione Ordinaria

Si tratta di lavori di riparazione e sostituzione che non comportano modifiche alla struttura o all’aspetto esteriore dell’edificio. Esempi includono:

  • Pittura e rifacimento intonaci interni;
  • Sostituzione di pavimentazioni e rivestimenti;
  • Riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici e sanitari.
  1. Installazione di Impianti Tecnologici

L’installazione di sistemi per migliorare l’efficienza energetica o sfruttare energie rinnovabili può essere fatta senza permessi. Esempi:

  • Pannelli solari e fotovoltaici su tetti;
  • Sistemi di climatizzazione, pompe di calore e caldaie a condensazione;
  • Sistemi di accumulo energetico.
  1. Elementi Temporanei e Arredi da Esterno

Opere di lieve entità come pergolati, gazebo, tende o altre strutture mobili possono essere installate, a condizione che non abbiano fondazioni permanenti e rispettino le dimensioni previste dalle normative locali.

  1. Attività Edilizie Temporanee

Le opere temporanee, come strutture per eventi o manifestazioni, sono considerate edilizia libera se rimosse entro il termine previsto dalla legge.

  1. Manutenzione e Riparazione di Impianti

La manutenzione ordinaria e la riparazione di impianti esistenti (idraulici, elettrici, climatizzazione) possono essere eseguite senza autorizzazioni specifiche, purché non alterino la configurazione o le prestazioni dell’impianto.

Normative e Limiti

Gli interventi di edilizia libera devono comunque rispettare:

  • Le norme di sicurezza, igiene e antisismica;
  • Eventuali vincoli paesaggistici o storico-artistici, che possono richiedere l’autorizzazione della Sovrintendenza;
  • I regolamenti comunali, che possono imporre specifiche restrizioni a seconda dell’area o della tipologia dell’immobile.

L’aggiornamento del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) del 2024 ha ampliato le tipologie di interventi considerati edilizia libera, semplificando l’esecuzione di lavori volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici.

CIL (Comunicazione Inizio Lavori)

La CIL è la pratica edilizia più semplice, necessaria per lavori di manutenzione ordinaria (art. 6, D.P.R. 380/2001). Questi interventi riguardano le opere che non modificano gli elementi strutturali né l’aspetto dell’edificio.

Esempi di interventi che richiedono la CIL:

  • le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale (articolo 6, comma 1, lettera e bis), del d.p.r. 380/2001 e s.m.i., come sostituita dall’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legge 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020).
  • serre mobili stagionali e temporanee (ai sensi dell’art. 62, comma 1.ter della LR 12/05 e della DgR 7117 del 25 settembre 2017)

CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)

La CILA (art. 6-bis, D.P.R. 380/2001) è necessaria per manutenzione straordinaria leggera che non modifica le strutture portanti. Viene asseverata da un tecnico abilitato che attesta la conformità delle opere alle normative vigenti.

Esempi di interventi che richiedono la CILA:

  • Modifica di tramezzi interni per redistribuire gli spazi, come la creazione di nuove stanze.
  • Realizzazione o modifica di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, condizionamento) senza interessare le strutture portanti.
  • Ristrutturazione interna di un appartamento con rifacimento dei bagni o della cucina.

SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

La SCIA (art. 22, D.P.R. 380/2001) è necessaria per interventi di manutenzione straordinaria complessa o per lavori che comportano modifiche strutturali all’edificio. La pratica deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e necessita di un progetto asseverato.

Esempi di interventi che richiedono la SCIA:

  • Demolizione di muri portanti o apertura di varchi nelle strutture portanti.
  • Realizzazione di soppalchi o balconi, modificando la volumetria.
  • Modifiche alla facciata di un edificio in aree vincolate.
  • Ampliamenti volumetrici (entro il 20% del volume esistente).

SCIA Alternativa al PdC (Permesso di Costruire)

La SCIA alternativa (art. 23, D.P.R. 380/2001) è un’alternativa al Permesso di Costruire per interventi di rilevante entità, come nuove costruzioni o ristrutturazioni pesanti. È prevista una maggiore rapidità rispetto al PdC e l’amministrazione comunale ha 30 giorni per bloccare i lavori se non conformi.

Quando è necessaria:

  • Costruzioni ex novo su terreni edificabili.
  • Ampliamenti superiori al 20% del volume preesistente.
  • Interventi di ristrutturazione urbanistica in aree soggette a piani attuativi.

PdC (Permesso di Costruire)

Il PdC (art. 10, D.P.R. 380/2001) è necessario per lavori di nuova costruzione o modifiche significative agli edifici esistenti. È richiesto per opere che comportano una trasformazione permanente e rilevante del territorio.

Esempi di interventi che richiedono il PdC:

  • Nuova costruzione di edifici residenziali o commerciali.
  • Ampliamento volumetrico superiore al 20% della superficie esistente.
  • Cambio di destinazione d’uso rilevante, come la trasformazione di un edificio industriale in residenziale.

SCA – (Segnalazione Certificata di Agibilità)

La Segnalazione Certificata di Agibilità (art. 24, D.P.R. 380/2001) è necessaria per attestare che un edificio è idoneo all’uso abitativo o commerciale, conforme alle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di efficienza energetica. Va presentata entro 15 giorni dal termine dei lavori.

Documenti richiesti:

  • Dichiarazione di conformità degli impianti (elettrici, idraulici) secondo il D.M. 37/2008.
  • Certificato di collaudo statico (art. 67, D.P.R. 380/2001).

Attestato di Prestazione Energetica (APE), che certifica le prestazioni energetiche dell’edificio.

Con le modifiche del decreto Salva Casa sono superati i requisiti per l’abitabilità del 1975 ed è consentito al progettista responsabile di asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

  • locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
  • alloggio monostanza, per una persona, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, e, per due persone, inferiore a 38 metri quadrati fino al limite massimo di 28 metri quadrati.

Ai nuovi parametri di abitabilità sono applicate le tolleranze al 2%.

L’asseverazione può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

  • i locali siano situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
  • sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

Il Decreto SALVA CASA del 2024

Il Decreto Salva Casa 2024 ha introdotto diverse modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), volte a semplificare e ampliare le possibilità di sanatoria e interventi edilizi. Tra le principali modifiche:

  • Sanatoria delle difformità parziali: È stato ampliato l’ambito delle sanatorie per opere realizzate in difformità parziale rispetto ai permessi concessi, facilitando la regolarizzazione degli abusi edilizi minori. Questo permette di sanare le difformità senza demolizioni, purché vi sia conformità con le normative urbanistiche.
  • Cambio di destinazione d’uso: È stata facilitata la possibilità di cambiare la destinazione d’uso tra categorie edilizie non omogenee, come il passaggio da residenziale a commerciale, a patto che siano previsti lavori edilizi, rendendo il processo meno oneroso in termini di permessi​
  • Edilizia libera per opere minori: Alcuni interventi minori, come l’installazione di pergole bioclimatiche, sono stati inseriti nell’ambito dell’edilizia libera, escludendo la necessità di richiedere titoli abilitativi​

Questi cambiamenti mirano a ridurre la burocrazia e a favorire la regolarizzazione di interventi edilizi che altrimenti richiederebbero pratiche più complesse.

Il Decreto Salva Casa 2024 ha modificato diversi articoli del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001). Ecco alcune delle principali modifiche:

  • Art. 36 (Accertamento di conformità): Le modifiche hanno ampliato le possibilità di regolarizzare opere abusive realizzate in parziale difformità dai permessi originali. Questo accertamento di conformità consente ora la sanatoria anche per piccole difformità che prima avrebbero richiesto demolizioni.
  • Art. 23-ter (Mutamento di destinazione d’uso): Le novità hanno introdotto la possibilità di cambiare la destinazione d’uso tra categorie non omogenee, ad esempio da residenziale a commerciale, purché siano eseguite opere edilizie che rispettino la normativa urbanistica ed edilizia. Questo facilita i cambi di destinazione che, in precedenza, richiedevano procedure più complesse.
  • Art. 6 (Interventi di edilizia libera): L’articolo è stato aggiornato per includere nuove tipologie di opere che non richiedono titoli abilitativi, come l’installazione di pergole bioclimatiche o piccole strutture a fini energetici o bioclimatici, semplificando ulteriormente l’edilizia minore.
  • Art. 24 (Agibilità): Anche l’iter per la segnalazione certificata di agibilità è stato semplificato, riducendo i documenti necessari per la presentazione della pratica.

Questi aggiornamenti puntano a snellire le procedure edilizie, riducendo la burocrazia e facilitando la regolarizzazione di abusi minori e l’esecuzione di piccoli lavori senza intoppi normativi.

Tolleranze costruttive

Il “decreto salva casa” introduce significative modifiche alle tolleranze costruttive, ovvero le difformità edilizie consentite entro determinati limiti.

In relazione agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, le tolleranze costruttive sono riparametrate in misura inversamente proporzionale alla superficie utile. Pertanto, minore è la superficie utile maggiore è il limite consentito percentualmente.

La misura consente di tenere conto, nell’ambito della definizione della tolleranza, di discostamenti minimi rispetto alle caratteristiche costruttive previste nei titoli abilitativi che, se considerate su superficie di modesta entità, possono impattare, seppur minime, per più del 2 per cento del totale.

Più nello specifico, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari previsto dal titolo abilitativo non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i seguenti limiti:

  • del 2% per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
  • del 3% per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
  • del 4% per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
  • del 5% per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
  • del 6% per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60metri quadrati.

CONFORMITÀ ELETTRICHE E IDRAULICHE

DiCo – Conformità Elettriche

La dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico (ai sensi del D.M. 37/2008) certifica che l’impianto è stato realizzato in conformità alle norme tecniche vigenti (norme CEI) ed è sicuro per l’utilizzo. È obbligatoria per tutti gli edifici nuovi o per ristrutturazioni significative.

Quando è richiesta:

  • In caso di nuova installazione o rifacimento totale o parziale dell’impianto elettrico.
  • Per il rilascio dell’agibilità di un edificio.
  • Alla vendita o locazione di un immobile, per dimostrare la sicurezza dell’impianto.

Elementi da controllare:

  • Sistema di messa a terra, che previene scosse elettriche (norma CEI 64-8).
  • Dispositivo salvavita (interruttore differenziale) obbligatorio in ogni impianto.

DiCo – Conformità Idrauliche

La dichiarazione di conformità dell’impianto idraulico (D.M. 37/2008) certifica che l’impianto di distribuzione dell’acqua e gli scarichi sono realizzati secondo le norme tecniche e di sicurezza. È obbligatoria per impianti nuovi o ristrutturati.

Quando è richiesta:

  • Per nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti.
  • Per il rilascio dell’agibilità dell’edificio.
  • In caso di sostituzione delle caldaie o modifica dell’impianto di riscaldamento.

Elementi da controllare:

  • Dimensionamento corretto delle tubature per garantire un flusso d’acqua adeguato.
  • Pressione dell’acqua e sistema di scarico efficienti.
  • Certificazione della caldaia e del sistema di riscaldamento, secondo la normativa vigente.

DiRi – Dichiarazione di rispondenza

La Dichiarazionedi rispondenza (DiRi) è stata introdotta dal già rammentato D.M. 37/2008. Come anticipato, non deve essere confusa con la DiCo di cui ci siamo occupati nel paragrafo precedente, né può intendersi sostitutiva della dichiarazione di conformità.

Lo scopo della DiRi è infatti quello di sanare gli impianti per cui non era stata rilasciata la DiCo fino all’entrata in vigore del Decreto. Come tale, la DiRi può essere richiesta solamente per quegli impianti o per quegli interventi parziali che sono eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008, per cui la DiCo risulta essere mancante. Contrariamente alla Dichiarazione di conformità, che viene rilasciata in occasione dei lavori, la Dichiarazione di rispondenza è pertanto una dichiarazione successiva alle opere.

A rilasciare e firmare la DiRi potranno essere:

  • Professionisti iscritti a un ordine professionale con esperienza di almeno cinque anni nel settore a cui l’impianto si riferisce;
  • Responsabili tecnici di un’impresa di installazioni che operano da almeno cinque anni, se l’impianto non è soggetto a obbligo di progetto. 

A differenza della DiCo, per la DiRi il D.M. 37/2008 non ha previsto alcun modulo specifico.

Ciò premesso, la differenza principale è probabilmente legata al modo con cui la DiRi si redige. La Rispondenza consiste infatti in una mera osservazione – pur, con prove tecniche – dell’impianto già esistente, che non viene pertanto modificato.

Nei casi in cui – ad esempio – la DiCo fosse andata smarrita, la DiRi verrà emessa dopo una serie di rilievi che stabiliscono se quell’impianto sia in linea o meno con le normative dell’epoca in cui è stato costruito. Se invece l’impianto viene modificato, allora sarà necessario redigere una nuova Dichiarazione di Conformità.

I MODULI DELLA REGIONE LOMBARDIA

  1. Clicca sul link relativo al modulo di tuo interesse e scarica il file sul tuo pc. Utilizza sempre il modulo disponibile ai link riportati sotto, per avere la garanzia che sia l’ultima versione

Per il Superbonus sono pubblicati i moduli nazionali – non compilabili:

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TITOLI ABILITATIVI – PANORAMICA E DEFINIZIONI

  • Manutenzione Ordinaria

Descrizione: Interventi di manutenzione che riguardano la riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, senza modificare parti strutturali o incrementare il valore dell’immobile. Gli interventi di manutenzione ordinaria non comportano innovazioni sostanziali e non alterano la sagoma o la volumetria.

Esempi:

  • Rifacimento o sostituzione di pavimenti e rivestimenti interni.
  • Manutenzione o sostituzione degli infissi interni.
  • Riparazione di impianti tecnologici senza modificarne la configurazione.
  • Tinteggiatura delle pareti interne ed esterne (senza variazione del colore per le facciate).

Normativa: Questi interventi rientrano nell’edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, modificato dal Decreto Legge “Sblocca Cantieri” (DL 32/2019). In Lombardia, devono comunque rispettare eventuali norme comunali o regionali, specialmente in aree vincolate.

Titolo abilitativo richiesto: Non è necessario alcun titolo abilitativo, salvo aree vincolate da regolamenti particolari (es. in centri storici o edifici vincolati).

  • Manutenzione Straordinaria

Descrizione: Interventi che riguardano il rinnovo o la sostituzione di parti non strutturali di un edificio, e che possono includere anche modifiche ai prospetti, senza alterare la volumetria complessiva o la destinazione d’uso. Il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha esteso la possibilità di effettuare modifiche ai prospetti, rendendo più semplice intervenire su elementi esterni come le facciate, soprattutto in relazione a interventi di efficientamento energetico e miglioramento estetico.

Esempi:

  • Rifacimento o adeguamento degli impianti tecnologici (idraulici, elettrici, termici).
  • Modifica degli infissi esterni, con possibilità di sostituirli e variare materiali o caratteristiche estetiche.
  • Modifiche ai prospetti legate a interventi di efficientamento energetico (come l’installazione di cappotti termici) o di miglioramento estetico, senza alterazione della sagoma complessiva dell’edificio.
  • Demolizione e ricostruzione di tramezzi interni senza modifiche strutturali.

Normativa: Art. 6-bis del D.P.R. 380/2001, modificato dal D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e dalla L.R. 12/2005 per la Lombardia. Il Decreto Semplificazioni ha facilitato gli interventi sui prospetti, purché non si alterino le caratteristiche essenziali dell’edificio.

Titolo abilitativo richiesto: CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), oppure SCIA in caso di interventi più complessi. Se l’intervento comporta modifiche significative e strutturali, è necessario il Permesso di Costruire.

 

  • Restauro e risanamento conservativo

Descrizione: Interventi volti alla conservazione e al mantenimento della funzionalità di un edificio di valore storico o culturale, attraverso tecniche compatibili con l’aspetto originario. In Lombardia, gli interventi su edifici storici sono regolati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, specialmente per gli edifici vincolati.

Esempi:

  • Ripristino di elementi decorativi come affreschi e stucchi.
  • Consolidamento di parti strutturali senza alterazione della volumetria o della sagoma dell’edificio.
  • Sostituzione di materiali degradati con materiali compatibili con il contesto storico.

Normativa: D.P.R. 380/2001, art. 3 comma 1, lettera c, e L.R. 12/2005 per la Lombardia. Gli interventi su edifici vincolati richiedono l’autorizzazione della Soprintendenza.

Titolo abilitativo richiesto: CILA o SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), a seconda della portata dell’intervento.

  • Ristrutturazione edilizia

Descrizione: Interventi che modificano in maniera significativa l’immobile, includendo anche la demolizione e ricostruzione con rispetto della sagoma originale. In Lombardia, con il Piano Casa regionale, è possibile realizzare ampliamenti volumetrici, rispettando limiti normativi specifici.

Esempi:

  • Modifica della distribuzione interna con la demolizione di tramezzi.
  • Ristrutturazione del tetto mantenendo la stessa pendenza e forma.
  • Rifacimento delle strutture portanti.
  • Demolizione e ricostruzione mantenendo sagoma, volume e caratteristiche dell’edificio.

Normativa: D.P.R. 380/2001, art. 3 comma 1, lettera d, con le integrazioni della L.R. 12/2005 e Piano Casa (L.R. 16/2009 e successive modifiche).

Titolo abilitativo richiesto: SCIA o Permesso di Costruire, a seconda dell’intervento.

  • Ristrutturazione con ampliamento volumetrico

Descrizione: Interventi che prevedono l’ampliamento volumetrico di un edificio rispetto alla configurazione originaria. La Lombardia consente ampliamenti volumetrici fino al 20% con il Piano Casa (L.R. 16/2009), previa verifica della conformità urbanistica e paesaggistica.

Esempi:

  • Ampliamento di edifici esistenti con aggiunta di locali abitabili.
  • Realizzazione di nuovi spazi annessi all’edificio principale (es. verande, balconi coperti).

Normativa: L.R. 12/2005 e Piano Casa della Lombardia (L.R. 16/2009).

Titolo abilitativo richiesto: Permesso di Costruire.

  • Nuova costruzione

Descrizione: Realizzazione di un nuovo edificio o di opere che comportano una trasformazione significativa del territorio. In Lombardia, gli interventi devono rispettare i piani urbanistici locali (PRG o PGT) e le direttive regionali, soprattutto in termini di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica (L.R. 24/2006).

Esempi:

  • Costruzione di una nuova abitazione o edificio commerciale.
  • Realizzazione di strutture accessorie esterne (garage, tettoie).

Normativa: D.P.R. 380/2001, art. 3 comma 1, lettera e, e la L.R. 12/2005, che integra le norme per la gestione del territorio in Lombardia.

Titolo abilitativo richiesto: Permesso di Costruire.

  • Cambio di destinazione d’uso

Descrizione: Modifica della destinazione d’uso di un immobile (es. da residenziale a commerciale). In Lombardia, il cambio di destinazione d’uso può avvenire anche senza opere edilizie, ma è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche locali e regionali.

Esempi:

  • Trasformazione di un appartamento in ufficio.
  • Conversione di locali commerciali in residenziali.

Normativa: Art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 e la L.R. 12/2005, con particolari attenzioni in ambito di vincoli urbanistici e paesaggistici.

Titolo abilitativo richiesto: SCIA o Permesso di Costruire, a seconda della tipologia di intervento.

  • Interventi di demolizione e ricostruzione

Descrizione: Demolizione di un edificio e sua ricostruzione, anche con modifiche alla sagoma e al volume originari. In Lombardia, il Piano Casa consente ampliamenti fino al 35% per edifici residenziali e commerciali, se la ricostruzione rispetta i requisiti di efficienza energetica.

Esempi:

  • Demolizione e ricostruzione con ampliamento.
  • Ricostruzione di un edificio mantenendo solo parti minime dell’originale.

Normativa: D.P.R. 380/2001, L.R. 12/2005, Piano Casa Lombardia (L.R. 16/2009).

Titolo abilitativo richiesto: Permesso di Costruire.

La materia dei titoli abilitativi è estremamente complessa e articolata; per affrontarla nel modo migliore, è consigliabile rivolgersi a un tecnico esperto. I tecnici dello studio Archilife possono aiutarti e affiancarti per tutto l’iter, garantendo un supporto e una guida adeguati

FAQ – Le domande più comuni

1. Che differenza c’è tra CILA e SCIA?

  • La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è utilizzata per interventi di manutenzione straordinaria che non alterano parti strutturali dell’edificio, come la ristrutturazione interna di appartamenti. La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), invece, è richiesta per interventi che modificano la struttura dell’edificio o per ampliamenti, come la realizzazione di nuovi spazi o l’apertura di vani porta su muri portanti.

2. Quali interventi richiedono un Permesso di Costruire?

  • Il Permesso di Costruire è necessario per interventi rilevanti, come nuove costruzioni, ampliamenti che modificano la volumetria dell’edificio, o interventi che cambiano l’aspetto esterno in modo significativo, ad esempio nel caso di sopraelevazioni o modifiche della sagoma del fabbricato.

3. Che cosa si intende per ‘Manutenzione Ordinaria’ e quali lavori rientrano in questa categoria?

  • La Manutenzione Ordinaria riguarda interventi di riparazione e conservazione che non alterano né la struttura dell’edificio né la sua destinazione d’uso. Lavori come la tinteggiatura, la riparazione di infissi o la sostituzione di rivestimenti rientrano in questa categoria e non richiedono alcun titolo abilitativo.

4. Posso modificare le finestre di casa senza permessi?

  • La sostituzione delle finestre, se avviene senza modificare dimensioni, forme o materiali, può rientrare negli interventi di Manutenzione Ordinaria, che non richiedono permessi. Tuttavia, se si interviene modificando l’aspetto esterno, è necessario presentare una CILA o una SCIA, a seconda della complessità dell’intervento.

5. Quali lavori posso eseguire senza alcun permesso?

  • Gli interventi di Edilizia Libera sono quelli che non richiedono permessi e includono lavori di manutenzione ordinaria come la tinteggiatura, il rifacimento di pavimenti, la sostituzione di sanitari, e l’installazione di impianti mobili (es. tende da sole o gazebi di piccole dimensioni).

6. Come posso ottenere un certificato di agibilità per il mio immobile?

  • Dal 2016, il certificato di agibilità è sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità, che deve essere presentata dal proprietario o dal responsabile dei lavori entro 15 giorni dalla fine dell’intervento. Questa segnalazione attesta la conformità dell’immobile ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, e accessibilità. È necessario allegare documenti come il collaudo statico, la certificazione di conformità degli impianti, e l’attestato di prestazione energetica (APE).

7. Quanto tempo ci vuole per ottenere un Permesso di Costruire?

  • Il tempo per ottenere un Permesso di Costruire varia, ma generalmente l’ente locale ha fino a 60 giorni per rilasciare il permesso. In alcuni casi, il tempo può essere esteso se vengono richieste integrazioni o modifiche al progetto.

8. Cos’è la SCIA alternativa al Permesso di Costruire?

  • La SCIA alternativa al Permesso di Costruire consente di avviare i lavori subito dopo la presentazione della pratica, senza dover attendere i tempi di rilascio del permesso. Si utilizza per interventi edilizi che richiederebbero un permesso di costruire, ma che non presentano particolari complessità e possono essere regolati tramite autocertificazione del tecnico.

9. Che documenti devo presentare per la CILA?

  • Per la presentazione della CILA, è necessario fornire una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato (architetto, ingegnere o geometra), che descriva nel dettaglio i lavori da eseguire. Inoltre, deve essere allegata la documentazione sugli impianti, se richiesto, e la dichiarazione di conformità alle normative vigenti.

10. Posso sanare un’opera abusiva?

  • Sì, è possibile regolarizzare un’opera eseguita senza autorizzazioni tramite la SCIA in sanatoria, a condizione che l’opera rispetti le normative urbanistiche e edilizie in vigore. Per ottenere la sanatoria, è necessario pagare una sanzione e presentare una relazione tecnica che dimostri la conformità dell’intervento.